Come cambia la composizione negoziata con l’ingresso della transazione fiscale?
Nel momento in cui si affronta la crisi di impresa, e si hanno debiti tributari, spesso si valuta il percorso di composizione negoziata. Fino a ieri l’Agenzia delle Entrate non poteva concedere alcuno stralcio. I recentissimi interventi hanno però ampliato l’operatività della transazione fiscale, estendendo l’operatività (seppure in alcuni casi con qualche incertezza) a composizione negoziata e concordato minore (ma anche al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, concordato proposto nella liquidazione giudiziale, nella liquidazione coatta amministrativa e nell’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi).
La variabile del trattamento fiscale influenza la scelta dello strumento da utilizzare, nasce così l’esigenza di omogeneizzare il trattamento dei debiti tributari, nell’ambito degli istituti disciplinati dal codice della crisi.
La possibilità di un accordo tra debitore e fisco, quindi la possibilità di un pagamento parziale e\o dilazionato dei debiti tributari, mantiene due capisaldi:
– il pagamento offerto non può essere comunque deteriore per i rispettivi creditori rispetto alla liquidazione giudiziale;
– le agenzie fiscali possono verificare il vantaggio dell’accordo in base al giudizio espresso da un professionista indipendente.
La proposta sarà vincolata ad altre condizioni relative alla conduzione delle trattative e al ruolo dell’esperto.
Resta fuori il Cram Down fiscale, in quanto nella composizione negoziata non c’è un iter omologativo, pur richiedendo la sottoscrizione del giudice ai fini dell’efficacia (verificata la sussistenza dei presupposti di legge e l’assenza di pregiudizio ai creditori).
Va comunque rilevata la possibilità dell’omologazione forzosa quando questa sfoci nell’accordo di ristrutturazione dei debiti o in un concordato preventivo, all’interno del quale, il Cram Down fiscale è già previsto.
il presente contenuto costituisce esclusivamente un’informativa di massima, che non ha pretese di esaustività, e che in ogni caso non sostituisce l’intervento e la consulenza di un avvocato.
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