“Sharenting e responsabilità genitoriale: cosa prevede la legge”
Con l’aumento dell’uso dei social media, sempre più genitori pubblicano online le immagini dei propri figli, anche minori. Tuttavia, tale pratica è tutt’altro che neutra sotto il profilo legale.
Diritto all’immagine e privacy
Il minore ha diritto alla riservatezza e alla protezione della propria identità, anche digitale. L’art. 10 del Codice Civile e l’art. 96 della Legge sul diritto d’autore richiedono il consenso per la pubblicazione dell’immagine, pena l’illegittimità dell’uso.
Secondo la Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia, ogni contenuto che lo riguarda deve tenere conto del suo “superiore interesse”. Quindi, anche se i genitori hanno la patria potestà, non possono disporre liberamente dell’immagine del figlio.
Minori e consenso
Per bambini molto piccoli, il consenso spetta esclusivamente ai genitori. Per i ragazzi in età scolare o adolescenti, è sempre più richiesto il loro assenso informato, in base al grado di maturità.
Conflitti tra genitori
In caso di disaccordo, il genitore contrario può:
- inviare una diffida;
- chiedere provvedimenti urgenti al tribunale ex art. 709-ter c.p.c.;
- ottenere la rimozione immediata dei contenuti.
I giudici spesso considerano la pubblicazione non autorizzata come violazione dell’interesse del minore.
Aspetti patrimoniali e risarcitori
La pubblicazione indebita può dare luogo a:
- danni morali al minore;
- danni patrimoniali, se le immagini vengono riutilizzate o manipolate online;
- perdita del diritto all’anonimato.
È importante valutare anche strumenti di tutela patrimoniale, come trust o fondi vincolati, per proteggere il futuro del minore da azioni giudiziarie.