Immobile inoccupato? L’imposta rifiuti non è dovuta!
Per l’immobile rimasto inoccupato il tributo è non dovuto da chi paga già per la casa in cui risiede.
La tassa rifiuti è dovuta da chiunque, a qualsiasi titolo, occupa locali, indipendentemente all’uso a cui sono adibiti.
A non pagare la Tari sono le aree scoperte pertinenziali o accessorie non operative (ad esempio giardini condominiali, cortili, ecc) e le parti comuni dell’edificio non detenute o occupate in via esclusiva (tetti e lastrici solari, scale, aree destinate al parcheggio, ecc).
Ma se l’immobile è inoccupato?
La Commissione Tributaria Regionale di Roma ha stabilito che non va pagata la tassa sui rifiuti
(attualmente Tari, ma in passato chiamata Tarsu e prima ancora Tares)
se il contribuente dimostra che l’immobile è rimasto inoccupato e che ha già corrisposto tale tributo per un’altra abitazione, nella quale effettivamente risiede.
Secondo la commissione tributaria, che ha annullato l’avviso di accertamento per omessa dichiarazione della Tari e mancato pagamento
del relativo tributo, non si deve pagare l’imposta sui rifiuti se l’immobile, nel periodo di cui all’accertamento, è rimasto inoccupato.
D’altro canto lo stesso Ministero si è più volte espresso sul tema precisando che la presenza di arredo o l’attivazione delle utenze
(l’acqua, la corrente, ecc) costituiscano presunzione dell’occupazione dell’immobile, ma è sempre concesso al contribuente dimostrare il
contrario: che l’abitazione è rimasta del tutto inoccupata.
Chiaramente mentre la mancanza di allacciamenti può essere provata attraverso documentazione scritta
(e questo è già di per se sufficiente per ottenere la cancellazione della tassa),
per verificare, invece, l’assenza di arredi è necessaria un’ispezione sul luogo, che quasi nessun Comune fa.
Allora possono supplire altre prove, come per esempio il fatto che il contribuente abbia abitato altro immobile e per quest’ultimo abbia corrisposto il relativo tributo sui rifiuti.
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